Capo II

Art. 36

Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario

In vigore dal 12 nov 1994
1. A norma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21, i dipendenti statali amministrati con ruolo di spesa fissa possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro stipendi mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a tenere indenne l'erario da ogni danno, a lui imputabile, che possa derivare dall'accreditamento in conto corrente bancario. 2. I centri interregionali di elaborazione, in relazione alle segnalazioni loro pervenute con le modalità di cui all', in ordine all'attuazione di quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, emettono - distintamente... per capitolo o per amministrazione o per azienda autonoma di Stato - ordini di pagamento collettivi estinguibili presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato designata dalla Banca d'Italia. Detti ordini, che vanno rimessi direttamente alla sezione predetta per i conseguenti adempimenti, sono integrati da tabulati contenenti le generalità dei dipendenti interessati e i relativi numeri di carico delle partite, la somma spettante a ciascuno di essi nonché gli elementi occorrenti per l'individuazione dei conti correnti bancari loro intestati; l'importo complessivo di ciascun ordine di pagamento deve concordare con il totale del corrispondente tabulato. 3. Copie dei supporti magnetici occorsi per l'allestimento dei tabulati integrativi degli ordini di pagamento sono consegnate alla sezione di tesoreria di cui al comma 2, per essere utilizzate ai fini delle successive operazioni di accreditamento ai conti correnti bancari dei singoli creditori. 4. I tabulati integrativi di cui al comma 2, in quanto costituiscono elenchi dei creditori ai fini dei relativi pagamenti, fanno parte integrante dei titoli di spesa cui si riferiscono e debbono quindi essere convalidati con timbro d'ufficio e firma del responsabile del centro emittente. Essi vanno altresì completati con una dichiarazione, debitamente firmata dallo stesso funzionario, con la quale si attesta la corrispondenza tra i dati contenuti nei tabulati stessi e quelli registrati sui supporti magnetici di cui al comma 3. 5. Si applica il disposto dei commi 6 e 7 dell'.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-36

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Pagamento degli stipendi con accreditamento in conto corrente bancario (Art. 36 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo