Capo II

Art. 37

Scarico dei titoli estinti

In vigore dal 17 ago 1986
1. In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati - con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell' - vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione. 2. Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-37

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Scarico dei titoli estinti (Art. 37 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo