Capo II

Art. 38

Emissione manuale dei titoli per il pagamento degli stipendi. Rinvio alle disposizioni vigenti

In vigore dal 17 ago 1986
1. In caso di necessità è consentito che i titoli per il pagamento delle rate di stipendio e dei relativi arretrati vengano emessi e firmati anche con procedimento manuale dalle direzioni provinciali del tesoro. 2. I predetti uffici segnalano ai centri del sistema informativo i dati riguardanti i titoli emessi manualmente, avvalendosi delle procedure di cui al comma 2 dell'. 3. Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di ordinazione e pagamento degli stipendi a favore dei dipendenti statali in attività di servizio, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e al regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.
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