Capo II

Art. 35

Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi

In vigore dal 17 ago 1986
1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sugli assegni di attività, con esclusione di quelle previdenziali ed assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato nonché per ente creditore - mediante ordini di pagamento a favore degli enti creditori medesimi. 2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun titolo emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di carico delle partite e degli importi versati. 3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 costituisce l'intercalare del corrispondente titolo di spesa. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato. 4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sugli stipendi (Art. 35 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo