Capo II

Art. 31

Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali

In vigore dal 17 ago 1986
1. Per il pagamento degli stipendi amministrati con ruolo di spesa fissa non occorrono espresse attestazioni dei capi degli uffici di appartenenza degli impiegati, in ordine alla prestazione del servizio da parte degli impiegati stessi. I predetti funzionari hanno l'obbligo di dare distinta ed immediata comunicazione alla competente direzione provinciale del tesoro di ogni fatto che comporta riduzione o sospensione del trattamento di attività dei loro dipendenti. 2. Ove, per il verificarsi delle circostanze di cui al comma 1, non sia dovuto lo stipendio ad un impiegato che ne abbia delegata la riscossione ad altra persona ed il relativo titolo non possa essere annullato in quanto collettivo e neppure rettificato a causa dei tempi tecnici richiesti dalle varie procedure di emissione e di spedizione, il capo dell'ufficio di appartenenza dell'impiegato, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, deve, sotto la propria personale responsabilità, impartire le opportune disposizioni al delegato alla riscossione affinché trattenga l'importo non dovuto e lo versi subito in tesoreria, facendo le opportune annotazioni sulla distinta di cui all'. Il relativo documento di entrata va rimesso alla competente direzione provinciale del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-31

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Adempimenti degli uffici di appartenenza dei dipendenti statali (Art. 31 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo