Capo II
Art. 32
Distinta dei creditori
In vigore dal 17 ago 1986
1. In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalità dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari.
2. Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-32