Capo II

Art. 32

Distinta dei creditori

In vigore dal 17 ago 1986
1. In corrispondenza dell'emissione degli ordini di spesa fissa da pagare a mezzo dei delegati alla riscossione e degli assegni speciali di Stato da consegnare agli assegnatari, il centro interregionale di elaborazione compila automaticamente e trasmette agli uffici di appartenenza distinte contenenti le generalità dei singoli impiegati, l'importo spettante a ciascuno, il numero di carico della partita ed eventuali altri dati, se ritenuti necessari. 2. Le distinte di cui al comma 1 vengono utilizzate dagli uffici di appartenenza per raccogliere le firme di quietanza dei pagamenti o di avvenuta ricezione degli assegni speciali di Stato da parte degli impiegati interessati.
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