Capo II

Art. 29

Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi

In vigore dal 17 ago 1986
1. Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell' a favore dei creditori. 2. Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi. Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696. 3. L'emissione degli assegni speciali di Stato sarà regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emanare in attuazione dell', secondo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1985, n. 428.
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Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi (Art. 29 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo