Capo II
Art. 29
29 / 49Titoli di spesa per il pagamento degli stipendi
In vigore dal 17 ago 1986
1. Alle scadenze stabilite i centri interregionali di elaborazione emettono i titoli di pagamento di cui al comma 1 dell' a favore dei creditori.
2. Gli ordini di pagamento possono essere individuali o collettivi.
Gli ordini collettivi sono ammessi per l'accreditamento dei relativi importi sui conti correnti bancari intestati ai creditori e quando la riscossione avviene a mezzo di delegati ai sensi dell'art. 383 del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1966, n. 696.
3. L'emissione degli assegni speciali di Stato sarà regolata dal decreto del Presidente della Repubblica da emanare in attuazione dell', secondo comma, lettera d), della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-29