Capo I
Art. 25
Rinnovazione degli assegni danneggiati, smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento
In vigore dal 17 ago 1986
1. L'assegno danneggiato in modo da non potere essere individuato, ovvero smarrito, sottratto o distrutto presso gli uffici dell'Amministrazione postale dopo il pagamento, ma prima di essere prodotto in versamento al competente centro del servizio informativo del tesoro, può essere sostituito - previa autorizzazione della competente direzione provinciale del tesoro - da una dichiarazione con la quale il funzionario responsabile si assume l'obbligo di indennizzare l'erario per gli eventuali danni derivanti dal danneggiamento, dallo smarrimento, dalla sottrazione o dalla distruzione. La dichiarazione deve contenere gli estremi dell'assegno che non viene prodotto, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento, seguita dalla quietanza del beneficiario e vidimata dal direttore provinciale delle poste.
2. L'assegno pagato, prodotto al competente centro del servizio informativo per i servizi periferici del tesoro e successivamente smarrito, sottratto, distrutto o gravemente danneggiato è sostituito da una dichiarazione, a firma del direttore del centro, recante gli estremi necessari per l'identificazione dell'assegno stesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-25