Capo I
Art. 20
Pagamento degli assegni con accreditamento in contocorrente postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard.
In vigore dal 10 lug 2002
(Pagamento degli assegni con accreditamento in contocorrente
postale, su libretto di risparmio postale e su carta postcard).
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
4. I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale o sul libretto di risparmio postale, ovvero sulla carta postcard ad essi intestati. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonché l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate con le modalità di cui al presente comma.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
8. La direzione provinciale del Tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la ''Poste italiane S.p.a.''.
9. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
10.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-20