Capo I

Art. 18

Abrogato

Pagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena

In vigore dal 10 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-18

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