Capo I
Art. 18
AbrogatoPagamento degli assegni ai pensionati ricoverati in istituti di rieducazione o assistenziali, in luoghi di cura ovvero detenuti in stabilimenti di pena
In vigore dal 10 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-18