Capo I

Art. 17

Abrogato

Pagamento degli assegni a un istituto di credito prescelto dal beneficiario

In vigore dal 10 lug 2002
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-17

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Pagamento degli assegni a un istituto di credito prescelto dal beneficiario (Art. 17 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo