Capo I
Art. 14
Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni
In vigore dal 17 ago 1986
1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonché per ente creditore - mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi.
2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati.
3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato.
4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-14