Art. 14 · Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni
Capo I

Art. 14

14 / 49

Versamento delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni

In vigore dal 17 ago 1986
1. Gli importi delle ritenute extraerariali gravanti sulle pensioni e sugli assegni congeneri, con esclusione di quelle previdenziali e assistenziali, sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato o per ente convenzionato nonché per ente creditore - mediante assegni di serie speciale collettivi, in funzione di postagiro, tratti a favore dei conti correnti postali degli enti creditori medesimi. 2. I centri predetti, in corrispondenza di ciascun postagiro emesso, allestiscono altresì elenchi nominativi in triplice copia dei titolari soggetti alla ritenuta, contenenti anche l'indicazione dei numeri di iscrizione delle partite e degli importi versati. 3. La prima copia degli elenchi di cui al comma 2 va trasmessa al Centro nazionale di calcolo e contabilità, per essere allegata al corrispondente postagiro a norma del comma 7 dell'. Le altre sono destinate, rispettivamente, alla direzione provinciale del tesoro e all'ente creditore interessato. 4. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può autorizzare l'affidamento della gestione dell'archivio magnetico degli enti creditori e delle ritenute da versare direttamente alle direzioni provinciali del tesoro, affinché provvedano autonomamente alle necessarie elaborazioni mediante i sistemi in dotazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-14