Capo I
Art. 11
Distinta di carico degli assegni emessi e altri elaborati a fini di riscontro
In vigore dal 17 ago 1986
1. Per ogni lavorazione, i centri interregionali di elaborazione compilano automaticamente e trasmettono a ciascuna direzione provinciale del tesoro la distinta, per numero progressivo, degli assegni emessi, con l'indicazione del numero di iscrizione delle partite di pensione cui essi si riferiscono, dell'importo, dell'ufficio postale pagatore e, ove necessario, di eventuali altri dati.
2. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre che i centri compilino, a fini di riscontro, estratti conto dei pagamenti effettuati sulle partite di pensione amministrate da una o più direzioni provinciali del tesoro. Detti estratti, a seconda delle esigenze, possono riguardare tutte le partite in carico ovvero una parte di esse e riferirsi all'intero anno finanziario o soltanto ad alcune rate.
3. Gli ispettori incaricati di una inchiesta o di una verifica possono richiedere, informandone la Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che i centri allestiscano e facciano loro pervenire in via riservata estratti conto analoghi a quelli contemplati nel comma 2 o elaborati di altro genere, riguardanti partite di pensione in carico alla direzione provinciale del tesoro ispezionata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-11