Capo I

Art. 8

Localizzazione del pagamento degli assegni

In vigore dal 10 lug 2002
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-8

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Localizzazione del pagamento degli assegni (Art. 8 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo