Capo I
Art. 8
8 / 49Localizzazione del pagamento degli assegni
In vigore dal 10 lug 2002
1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
5. Gli intestatari di un assegno emesso per il pagamento di un rateo successorio che non possono presentarsi personalmente all'ufficio postale pagatore per quietanzare l'assegno stesso contestualmente agli altri beneficiari, hanno facoltà di nominare un proprio rappresentante, mediante mandato speciale con firma autenticata anche in via amministrativa, da prodursi all'ufficio pagatore medesimo per essere allegato al titolo di pagamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-8