Capo I

Art. 6

Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione

In vigore dal 17 ago 1986
1. I dati occorrenti per l'ammissione a pagamento o la variazione delle partite di pensione possono anche pervenire direttamente al Centro nazionale di calcolo e contabilità, a mezzo di supporti magnetici o mediante trasmissione "in linea", dalle amministrazioni, uffici ed enti competenti a stabilire il trattamento economico dei pensionati in sede di collocamento in quiescenza o di riliquidazione della pensione. 2. I dati comunicati con le modalità previste nel comma 1 debbono essere confermati con apposito tabulato, munito in calce di una dichiarazione di concordanza a firma del funzionario responsabile. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, non viene meno l'obbligo, per le amministrazioni, uffici ed enti interessati, di trasmettere, contestualmente, alle competenti direzioni provinciali del tesoro i provvedimenti formali di liquidazione o riliquidazione delle pensioni ovvero altre idonee comunicazioni. 4. Le lavorazioni per l'ammissione a pagamento o per la variazione delle pensioni, eseguite direttamente mediante l'utilizzazione dei dati di cui al comma 1, sono subordinate al preventivo assenso delle competenti direzioni provinciali del tesoro. 5. L'adozione della procedura prevista dal presente articolo ha luogo previa intesa tra l'amministrazione, ufficio o ente interessato ed il Ministero del tesoro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/08/1986, n. 186 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-6

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Comunicazione di dati da parte di amministrazioni, uffici ed enti competenti a liquidare il trattamento di pensione (Art. 6 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo