Capo I

Art. 21

Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario

In vigore dal 10 lug 2002
1. I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori. 2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123. 5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, n. 123. 6. La direzione provinciale del tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate. 7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, n. 123.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario (Art. 21 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo