Capo I
Art. 21
Pagamento delle pensioni e assegni congeneri con accreditamento in conto corrente bancario
In vigore dal 10 lug 2002
1. I titolari di pensione o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento in conto corrente aperto a loro nome presso un istituto di credito. Detta domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venir meno anche di una sola delle condizioni cui è subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori.
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, N. 123.
5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, n. 123.
6. La direzione provinciale del tesoro può disporre la sospensione dell'accreditamento in corso, secondo procedure concordate tra il Ministero del tesoro e le rappresentanze delle aziende di credito interessate.
7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 APRILE 2002, n. 123.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-21