Capo I
Art. 23
Opposizioni al pagamento
In vigore dal 17 ago 1986
1. Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all' del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione.
3. Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno già emesso e richiederne la restituzione, ove ciò sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all' e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-23