Capo I

Art. 23

Opposizioni al pagamento

In vigore dal 17 ago 1986
1. Non sono ammesse opposizioni al pagamento degli assegni di conto corrente postale di serie speciale e di eventuali altri titoli emessi in base alle disposizioni contenute nel presente decreto, giusta quanto disposto dall'art. 69 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. 2. Ove vengano notificati agli uffici dipendenti dall'Amministrazione postale atti di opposizione al pagamento degli assegni di cui all' del presente decreto, gli uffici stessi debbono inoltrare gli atti in parola alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la corrispondente partita di pensione, facendo peraltro luogo al pagamento dei relativi titoli che vengono presentati per la riscossione. 3. Le direzioni provinciali del tesoro ed i centri interregionali di elaborazione traenti possono disporre il fermo del pagamento di un assegno già emesso e richiederne la restituzione, ove ciò sia possibile. In tale caso gli uffici postali di localizzazione prendono nota del fermo sulla distinta di conferma di cui all' e restituiscono il titolo all'ufficio richiedente, ove ne vengano in possesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Opposizioni al pagamento (Art. 23 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo