Capo II
Art. 30
Intestazione dei titoli di pagamento
In vigore dal 17 ago 1986
1. Gli ordini di pagamento tratti sui ruoli di spesa fissa debbono contenere i seguenti elementi: cognome, nome e data di nascita dei creditori, generalità degli eventuali delegati alla riscossione, importo spettante a ciascun creditore e importo totale del titolo se collettivo, numero di carico del ruolo di cui all', numero del titolo di spesa, imputazione della spesa, codice dell'ufficio pagatore o codice relativo alla modalità di estinzione, codice dell'ufficio di appartenenza dei creditori, rata cui si riferisce il pagamento, data di emissione - che deve corrispondere a quella di scadenza della rata - firma del dirigente del centro interregionale di elaborazione emittente o del suo sostituto, ogni altro dato previsto dalle vigenti disposizioni.
2. È vietata la correzione dei dati contenuti nell'ordine di pagamento, fatta eccezione per le generalità dei creditori e dei delegati alla riscossione e per il codice dell'ufficio pagatore. Le rettifiche di tali elementi, espressamente convalidate, possono essere effettuate dal centro interregionale emittente o dalla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la relativa partita di stipendio.
3. Gli assegni speciali di Stato dovranno contenere gli elementi previsti dal provvedimento da emanare in attuazione dell', secondo comma, lettera d) della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-30