Capo II

Art. 34

Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta

In vigore dal 17 ago 1986
1. Nei casi prescritti dalle vigenti disposizioni, gli importi delle ritenute erariali operate sugli assegni di attività sono versati dai centri interregionali di elaborazione - distintamente per capitolo di bilancio o per amministrazione o azienda autonoma di Stato - mediante ordini di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza d'entrata, tratti sul bilancio statale o su quelli delle amministrazioni o aziende autonome di Stato. 2. Con procedure automatizzate attuate con l'impiego dei mezzi tecnici di cui al comma 1 dell', vengono elaborati i dati relativi ai certificati d'imposta di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i centri interregionali di elaborazione allestiscono, muniscono della firma dei funzionari responsabili con procedimento meccanizzato e spediscono, entro le scadenze stabilite, ai dipendenti statali interessati, tramite gli uffici di appartenenza.
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Versamento delle ritenute erariali gravanti sugli stipendi. Rilascio delle certificazioni ai soggetti d'imposta (Art. 34 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo