Capo III
Art. 39
Matrici e punzoni per la firma dei titoli di pagamento
In vigore dal 17 ago 1986
1. Le firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione per i servizi periferici del tesoro e dei funzionari che li sostituiscono in caso di assenza o impedimento sono riportate o incise su matrici o punzoni da utilizzare per la sottoscrizione, con procedimento automatizzato, dei titoli di pagamento, dei certificati di imposta e di altri elaborati.
2. Le matrici e i punzoni di cui al comma 1 sono custoditi nella cassaforte del centro interregionale di elaborazione, unitamente al relativo registro inventario. Ogni variazione nella consistenza ed ogni sostituzione del materiale predetto per cambiamento dei funzionari responsabili, per usura o per altra causa viene fatta constare con apposito verbale redatto sul registro stesso.
3. Le chiavi della cassaforte di cui al comma 2 sono detenute dal dirigente del centro o, in caso di sua assenza o impedimento, dal suo sostituto.
4. I duplicati delle chiavi della cassaforte del centro sono custoditi in busta sigillata nella cassaforte a doppio congegno di chiusura della direzione provinciale del tesoro avente sede nella stessa località.
5. Il direttore del centro ed il suo sostituto esercitano i necessari controlli ai fini della regolare apposizione automatica delle firme sui titoli di pagamento e sugli altri documenti.
6. I fac-simili delle firme dei direttori dei centri interregionali di elaborazione e dei loro sostituti, che vengono apposte con procedimento automatico sui titoli di pagamento di cui al presente decreto, sono comunicati, per il tramite del Ministero del tesoro, ai competenti uffici dei conti correnti postali, alla tesoreria centrale dello Stato, alla Corte dei conti ed agli altri organi di controllo e, direttamente dai centri, alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.
7. Per la sottoscrizione automatica degli elaborati di competenza del Centro nazionale di calcolo e contabilità anche le firme del dirigente del predetto ufficio e del suo sostituto sono riportate su matrici, per l'uso e la custodia delle quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-39