Capo III

Art. 41

Servizio analisi e programmazione

In vigore dal 17 ago 1986
1. In base a quanto previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, emanato in attuazione dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428, il servizio analisi e programmazione della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro provvede: a) all'analisi amministrativa e tecnica nelle materie di competenza della Direzione generale medesima e delle direzioni provinciali del tesoro, ai fini dell'automazione delle relative procedure; b) alla realizzazione, manutenzione, aggiornamento e prova, sulla base della documentazione predisposta in sede di analisi, dei programmi elaborativi sia per i sistemi in esercizio presso i centri, sia per quelli in dotazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro; c) all'invio di detti programmi al centro o all'ufficio che li deve utilizzare, unitamente alle necessarie istruzioni di carattere operativo destinate ai responsabili della conduzione degli elaboratori e al personale addetto al funzionamento degli stessi. 2. Non è consentito ai centri, agli altri uffici della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro e alle direzioni provinciali del tesoro modificare i programmi elaborativi in dotazione ovvero utilizzare programmi che non siano stati loro trasmessi dal servizio di cui al comma 1. Parimenti non è consentito, sia pure con l'impiego di programmi in dotazione, eseguire lavorazioni che non rientrino tra quelle previste dalle disposizioni vigenti o che non siano state esplicitamente autorizzate. È altresì rigorosamente vietato consegnare a chiunque, senza autorizzazione, gli originali o le copie dei supporti e delle specifiche relative ai programmi in dotazione, ancorchè non più utilizzati. 3. La Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro può disporre, in via eccezionale, la fornitura alle direzioni provinciali del tesoro di programmi standard esistenti in commercio, realizzati da ditte specializzate. 4. La documentazione concernente l'analisi amministrativa e tecnica nonché le specifiche dei programmi e dei relativi aggiornamenti sono conservate per un periodo di dieci anni a decorrere dal giorno in cui i programmi stessi non vengono più utilizzati.
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