Capo III

Art. 45

Modificazioni e integrazioni

In vigore dal 17 ago 1986
1. A norma del comma 2, lettera e), dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso .
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Modificazioni e integrazioni (Art. 45 Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli organi del sistema informativo.) — Testo vigente | Portale Normativo