Capo III
Art. 47
Responsabilità dei dirigenti nelle sedi ripartite in divisioni o circoscrizioni a livello dirigenziale
In vigore dal 17 ago 1986
1. Nelle direzioni provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori e ripartite in divisioni o circoscrizioni rette da primi dirigenti - fermo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 - le rispettive responsabilità sono connesse all'esercizio, da parte di ciascuno di essi, delle seguenti attribuzioni:
a) Dirigente superiore:
1) rappresentanza dell'amministrazione, quale capo dell'ufficio periferico provinciale e firma dei contratti che a qualsiasi titolo impegnano l'amministrazione stessa;
2) nomina dell'ufficiale rogante, dell'economo e del consegnatario dei beni mobili;
3) indirizzo, coordinamento, vigilanza e controllo dell'attività dei dipendenti uffici, al fine di assicurarne la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse;
4) adozione degli atti obbligatori di competenza degli organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi o ritardati, previa diffida ad adempierli entro un congruo termine e comunicazione alla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro;
5) assegnazione alle divisioni o circoscrizioni del personale di nuova nomina e di quello trasferito da altre sedi;
6) movimento tra le divisioni o circoscrizioni del personale in servizio, esclusi i dirigenti;
7) firma degli atti concernenti l'amministrazione del personale, la concessione dei permessi e congedi ordinari ai primi dirigenti, l'irrogazione della sanzione della censura al personale dipendente escluso quello dirigente e l'attivazione dei procedimenti disciplinari per eventuali più gravi sanzioni;
8) firma degli atti relativi alla gestione di fondi accreditati nella qualità di funzionario delegato;
9) firma delle deliberazioni in materia di depositi di pertinenza della Cassa depositi e prestiti nonché degli atti relativi alle pratiche per sequestri, pignoramenti e opposizioni o altri atti di natura contenziosa concernenti i depositi suddetti;
10) adempimenti non attribuiti alla specifica competenza dei primi dirigenti preposti alle divisioni o alle circoscrizioni.
b) Primo dirigente:
1) emanazione degli atti e cura degli adempimenti concernenti i servizi cui è preposto - compresa l'ordinazione primaria e secondaria della spesa - con la sola esclusione di quelli riservati al dirigente superiore;
2) adozione degli atti preliminari ed istruttori negli affari di competenza dell'organo superiore;
3) vigilanza sull'esatto adempimento degli obblighi di servizio da parte dei dipendenti;
4) destinazione e avvicendamento del personale nell'ambito delle minori ripartizioni in cui è articolato l'ufficio alle proprie dipendenze;
5) concessione di permessi e congedi ordinari al personale dipendente.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-47