Art. 45 · Modificazioni e integrazioni
Capo III

Art. 45

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Modificazioni e integrazioni

In vigore dal 17 ago 1986
1. A norma del comma 2, lettera e), dell' della legge 7 agosto 1985, n. 428, le disposizioni contenute negli articoli che precedono possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nello stesso .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-45