Art. 37 · Scarico dei titoli estinti
Capo II

Art. 37

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Scarico dei titoli estinti

In vigore dal 17 ago 1986
1. In sede di contabilizzazione mensile degli ordini di pagamento e degli assegni speciali di Stato estinti, la Banca d'Italia rende disponibili per il servizio informativo della Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro i supporti magnetici contenenti i dati relativi ai titoli stessi. Detti dati - con l'utilizzazione dei mezzi tecnici a disposizione, di cui al comma 1 dell' - vengono comparati con i corrispondenti elementi dei titoli emessi e non ancora estinti, al fine di completarli con le informazioni relative al pagamento e alla contabilizzazione. 2. Alla chiusura dell'anno finanziario vengono allestiti e rimessi alle competenti direzioni provinciali del tesoro tabulati analitici dei titoli rimasti insoluti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-07-08;429#art-37