Art. 9
Periodicità del pagamento di pensioni e assegni a carico del bilancio statale
In vigore dal 18 mag 1986
1. L'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente:
"Art. 197. (Pagamento delle pensioni e degli assegni). Le pensioni e gli assegni rinnovabili sono pagati a rate mensili o bimestrali scadenti, rispettivamente, alla Fine del mese o del bimestre. La tredicesima mensilità viene pagata unitamente all'ultima rata dell'anno. La periodicità dei pagamenti è stabilita con decreto del Ministro del tesoro.
I pagamenti delle rate vengono effettuati nel corso del mese o del bimestre alle date stabilite dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
Tutte le ritenute non erariali, che in atto vengono versate mensilmente, sono effettuate e versate agli enti creditori con la stessa periodicità stabilita per il pagamento della rata di pensione, anche in deroga a pattuizioni ed obblighi degli interessati.
In caso di decesso del titolare prima del giorno di scadenza della rata di pensione o di assegno non si richiede la restituzione della quota di pensione o di assegno relativa al periodo intercorrente tra la data di morte del titolare e la scadenza della rata e si fa luogo alla corresponsione del rateo della tredicesima mensilità soltanto per la parte eccedente la predetta quota.
Le pensioni e gli assegni pagabili all'estero sono corrisposti a trimestre intero maturato, alla data che sarà stabilita dal Ministro del tesoro con il decreto di cui al secondo comma.
Nel caso di cessazione del diritto da parte di un compartecipe della pensione di riversibilità, la riduzione della misura della pensione si effettua, ai fini del pagamento, dal primo del mese successivo all'evento che determina la cessazione del diritto stesso".
2. L'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423, è sostituito dal seguente:
"Si applica il disposto di cui al secondo e quarto comma dell' del presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-9