Art. 8

Liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata di prima categoria

In vigore dal 18 mag 1986
1. All'art. 188 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta modificato dall'art. 32 della legge 4 del 29 aprile 1976, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La liquidazione del trattamento speciale e della pensione privilegiata di riversibilità in favore del coniuge e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta o di assegno rinnovabile di prima categoria, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato compisse il sessantacinquesimo anno di età ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, è effettuata dalla direzione provinciale del tesoro senza l'adozione di provvedimento formale, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-8

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