Art. 10

Periodicità dei pagamenti delle pensioni di guerra, di quelle non a carico del bilancio statale, nonché di altri assegni

In vigore dal 18 mag 1986
1. Le disposizioni dell'art. 197 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, nel testo di cui all' del presente decreto, si applicano anche ai trattamenti pensionistici erogati dalle direzioni provinciali del tesoro diversi da quelli contemplati nel citato testo unico, compresi quelli di guerra e quelli a carico delle casse pensioni della Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, delle amministrazioni e aziende autonome di Stato e di altri enti pubblici. 2. Il pagamento degli assegni vitalizi di importo non superiore a L. 120.000 annue e quello degli assegni straordinari annessi alle decorazioni al valor militare e civile viene effettuato con periodicità annuale alla data stabilita con decreto del Ministro del tesoro, fatta eccezione per il pagamento degli assegni annessi alle medaglie d'oro, che avviene con la stessa periodicità ed alle date stabilite per le pensioni di guerra. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all' della legge 18 marzo 1968, n. 263, come modificato dall' della legge 4 novembre 1979, n. 563.
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