Art. 11
Arrotondamento dell'importo annuo della pensione
In vigore dal 18 mag 1986
1. L'importo annuo della pensione o dell'assegno rinnovabile è arrotondato per eccesso a lire cento, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente decreto.
Dalla stessa data è abrogato l'art. 35 della legge 29 aprile 1976, n. 177.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-11