Art. 13
Modificazioni e integrazioni
In vigore dal 18 mag 1986
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell' della legge 7 agosto 1985, n. 428.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 21
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-13