Art. 13

Modificazioni e integrazioni

In vigore dal 18 mag 1986
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto riguardanti le procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni possono essere modificate o integrate con norme regolamentari, nel rispetto dei criteri indicati nell' della legge 7 agosto 1985, n. 428. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1986 Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-13

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