Art. 1
Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali
In vigore dal 18 mag 1986
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l' della legge 7 agosto 1985, n. 428, con il quale il Governo della Repubblica è delegato all'emanazione di norme aventi valore di legge ordinaria per provvedere alla revisione, integrazione e coordinamento delle disposizioni e degli ordinamenti contabili attualmente vigenti in materia di procedure di ordinazione e pagamento di stipendi, pensioni ed altri assegni;
Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1984, n. 21;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'attuazione della delega di cui alla legge 7 agosto 1985, n. 428, per quanto concerne la semplificazione di talune procedure relative all'ordinazione e al pagamento di stipendi e pensioni nonché all'accreditamento in conto corrente bancario delle pensioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 1986;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
E M A N A
il seguente decreto:
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Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti statali
1. Le nomine e le promozioni del personale statale e l'attribuzione del trattamento economico relativo alla qualifica sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico provvedimento. Copia di tale provvedimento è trasmesso al competente ufficio centrale o periferico ovvero alla direzione provinciale del tesoro per i successivi adempimenti.
2. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del provvedimento di nomina, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto dal provvedimento stesso.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-1