Art. 2

Controllo di legittimità della Corte dei conti e riscontro dei pagamenti

In vigore dal 18 mag 1986
1. I titoli di spesa emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato, per la corresponsione al personale da esse amministrato dello stipendio e degli altri assegni fissi continuativi nonché delle pensioni provvisorie, sono trasmessi, a cura delle rispettive ragionerie centrali, direttamente alle competenti tesorerie dello Stato o ad altro ufficio designato dal Ministro del tesoro. Copia dell'elenco di trasmissione è inviato alla Direzione generale del tesoro. 2. I dati relativi ai medesimi titoli di spesa sono, dalle ragionerie centrali, resi disponibili per la Corte dei conti, attraverso il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato. 3. Il controllo di legittimità della Corte dei conti sui titoli di spesa di cui al comma 1, è esercitato in via successiva. Nel caso in cui, a seguito di un rilievo della stessa Corte dei conti, i pagamenti disposti in base a tali titoli risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. 4. I dati occorrenti per il riscontro della Corte dei conti sui pagamenti eseguiti in base a disposizioni delle direzioni provinciali del tesoro sono resi disponibili per la Corte medesima attraverso il sistema informativo della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-2

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