Art. 6

Liquidazione della pensione di reversibilità a favore del coniuge e degli orfani minorenni del pensionato statale

In vigore dal 18 mag 1986
1. Il secondo comma dell'art. 160 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente: "Senza provvedimento formale si procede anche in favore degli orfani in caso di decesso o di passaggio ad altre nozze del coniuge superstite titolare di pensione di riversibilità, nonché in favore del coniuge superstite e degli orfani minori del pensionato, nel caso in cui il matrimonio sia stato contratto prima che il pensionato stesso compisse il sessantacinquesimo anno di età, ovvero dal matrimonio sia nata prole, anche se postuma, o col matrimonio siano stati legittimati figli naturali, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni suddette".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-6

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