Art. 5

Cessazione del servizio per limiti di età e liquidazione del trattamento di quiescenza a favore dei dipendenti dello Stato

In vigore dal 18 mag 1986
1. L'art. 155 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è sostituito dal seguente: "Art. 155. (Cessazione dal servizio per limiti di eta). - La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilità della pensione, le generalità del coniuge e dei figli minorenni. Il provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di età. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione. La medesima ragioneria trasmette altresì alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione è consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, è autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162". 2. Al secondo comma dell'art. 156 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la parola "quinto" è sostituita con l'altra "ottavo". 3. Al primo comma dell'art. 193 del sopracitato testo unico, come modificato dall'art. 33 della legge 29 aprile 1976, n. 177, la parola "quarto" è sostituita con l'altra "settimo".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-5

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