Art. 4
Attribuzione dell'aggiunta di famiglia al personale statale in attività di servizio e in quiescenza
In vigore dal 18 mag 1986
1. Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli e le altre persone a carico nonché le maggiorazioni delle quote stesse per i figli minorenni sono attribuite al personale statale in servizio e in quiescenza ed agli altri pensionati amministrati dalle direzioni provinciali del tesoro senza adozione di formale provvedimento, anche in attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 423.
2. Per l'attribuzione agli aventi diritto del trattamento di cui al comma 1, la documentazione di rito va integrata dalla dichiarazione attestante il reddito familiare, prevista dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 4:
3. Analoga dichiarazione deve essere prodotta, entro il 30 giugno 1986, dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo già in godimento dell'aggiunta di famiglia o delle maggiorazioni, ai fini del mantenimento del beneficio dopo tale data. Successivamente, la dichiarazione va rinnovata con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ogni qualvolta si verificano cambiamenti nelle condizioni familiari e di reddito che comportano comunque modifiche del trattamento di famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-4