Art. 3

Pagamento delle pensioni con accreditamento in conto corrente bancario

In vigore dal 18 mag 1986
1. I titolari di pensioni provvisorie e definitive nonché di assegni congeneri a carico delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, possono richiedere ai competenti uffici ordinatori della spesa che il pagamento avvenga mediante accreditamento al proprio conto corrente bancario. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite la data da cui diviene operativo il sistema di accreditamento e le procedure di attuazione della modalità di pagamento di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1951, n. 38, in relazione alla possibilità di utilizzazione dei flussi informativi.
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