Art. 12

Comunicazioni agli organi di controllo

In vigore dal 18 mag 1986
1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria.
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Comunicazioni agli organi di controllo (Art. 12 Parziale attuazione della delega di cui alle lettere a), b) e d) del secondo comma dell'art. 1 della legge 7 agosto 1985, n. 428, in materia di semplificazione delle procedure relative al pagamento di stipendi e pensioni.) — Testo vigente | Portale Normativo