Art. 12 · Comunicazioni agli organi di controllo

Art. 12

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Comunicazioni agli organi di controllo

In vigore dal 18 mag 1986
1. Nel caso in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni, i trattamenti di attività o pensionistici vengono concessi o modificati senza provvedimento formale, dell'avvenuta concessione o modifica viene data comunicazione entro tre mesi alla Corte dei conti e alla competente ragioneria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-04-19;138#art-12