Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 13

Comitato zonale

In vigore dal 12 gen 1985
In ogni ambito territoriale, comprensivo di una o più U.S.L., definito con provvedimento della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Sanità, d'intesa con il Sindacato firmatario del presente Accordo e con l'ANCI regionale, è costituito un Comitato zonale. Lo stesso provvedimento indica l'U.S.L. presso la quale il Comitato ha sede, sentito il Sindacato firmatario del presente Accordo e d'intesa con le U.S.L. interessate. Le Regioni attuano, d'intesa con le U.S.L. e sentito il Sindacato firmatario, forme di coordinamento tra le varie U.S.L. allo scopo di assicurare la corretta corresponsione nei confronti dei medici ambulatoriali di tutto quanto ad essi spetta sul piano economico ai sensi del presente Accordo. Il Comitato è composto da: - 4 rappresentanti delle U.S.L., designati dall'ANCI regionale di cui uno con funzioni di Presidente, - 4 rappresentanti dei medici specialisti convenzionati, nominati dal Sindacato firmatario del presente Accordo. Il Comitato è costituito con provvedimento della Giunta regionale, promosso dall'Assessore regionale alla Sanità, che procede alla nomina dei componenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'U.S.L. sede del Comitato. L'U.S.L. sede del Comitato fornisce il personale, le strutture e le attrezzature necessarie per l'assolvimento dei compiti affidati al Comitato. Il Comitato svolge compiti di iniziativa e di proposta per la corretta e uniforme applicazione dell'Accordo da parte delle U.S.L. e si riunisce periodicamente almeno una volta al mese ed in tutti i casi richiesti da una delle parti. Il Comitato svolge in particolare i seguenti compiti: 1) predisposizione delle graduatorie; 2) tenuta e aggiornamento di un apposito schedario degli specialisti incaricati presso le singole U.S.L., con l'indicazione dei giorni e dell'orario di attività di ciascun presidio, delle date di conseguimento degli incarichi e degli incrementi di orario, nonché di ogni altra attività sanitaria prevista dal presente Accordo ai fini della determinazione dei massimali orari di cui agli e del sopravvenire dei motivi di incompatibilità di cui all'; 3) indicazione alla U.S.L. che deve conferire l'incarico del nominativo dello specialista avente diritto all'aumento di orario, a ricoprire il turno vacante o quello di nuova istituzione; 4) evidenziazione ed aggiornamento delle posizioni degli specialisti sia incaricati che in graduatoria ai fini: a) dell'accertamento - sulla scorta dei fogli informativi compilati annualmente dagli interessati - delle incompatibilità e delle limitazioni previste dalle vigenti norme, nonché del possesso dei titoli e requisiti previsti dalle stesse; b) della formulazione alle U.S.L., sulla base delle domande ricevute, delle proposte di trasferimento o accentramento dell'incarico in una sede più vicina alla residenza dello specialista anche nell'ambito dello stesso Comune; 5) invio, entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, dei fogli informativi annuali da compilarsi da parte degli specialisti incaricati; 6) formulazione dei pareri previsti dall'; 7) assolvimento dei compiti previsti dall'. Il Comitato è tenuto a rendere i propri pareri entro 30 giorni dalla richiesta salvi i diversi termini previsti di volta in volta dai singoli articoli; scaduto inutilmente il termine la U.S.L. adotta i provvedimenti di competenza anche in mancanza del parere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-13

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Comitato zonale (Art. 13 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo