Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 4

Limitazione di orario

In vigore dal 12 gen 1985
Gli specialisti ambulatoriali, che svolgono contemporaneamente altre attività non incompatibili ai sensi dell', possono svolgere attività specialistica ambulatoriale per un numero di ore settimanali che, sommate agli impegni orari derivanti dalle altre diverse attività non superino il tetto di 48 ore, assunto convenzionalmente come orario massimo di attività complessivamente effettuabile dallo specialista nell'arco di una settimana. Tenuto conto delle difficoltà di quantificare in termini di orario la posizione degli specialisti appresso elencati e salvo il disposto di cui al punto a) dell', si conviene che agli stessi è conferibile un incarico ambulatoriale, solo nella stessa branca, fino al limite di ore settimanali indicato a fianco di ciascuna categoria: 1) proprietari, comproprietari, soci, azionisti, gestori, amministratori, direttori di poliambulatori, di laboratori per analisi cliniche, di gabinetti di terapia fisica, di radiologia, di medicina nucleare e di radioterapia, convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale: ore 10; 2) specialisti che svolgono attività in regime di convenzionamento esterno: ore 30.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-4

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