Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 3
Incompatibilità
In vigore dal 12 gen 1985
(Incompatibilita)
Fermo restando quanto previsto dal punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non è conferibile l'incarico al medico che:
a) abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
b) svolga attività medico-generica in quanto medico di libera scelta a ciclo di fiducia iscritto negli elenchi previsti dalla convenzione unica dei medici generici;
c) sia iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
d) eserciti la professione medica con rapporto di lavoro autonomo retribuito forfettariamente presso enti o strutture sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale e che non adotti le clausole normative ed economiche dell'accordo stesso;
e) operi a qualsiasi titolo nelle Case di Cura convenzionate con la U.S.L.
La incompatibilità di cui al punto e) non opera fino a che le U.S.L. non abbiano provveduto a garantire sia i mezzi idonei atti ad assicurare la continuità terapeutica, sia, nell'ambito delle strutture pubbliche, l'esercizio professionale;
f) svolga attività fiscali concomitanti presso la stessa U.S.L.
Il verificarsi nel corso dell'incarico di una delle condizioni di incompatibilità di cui al presente articolo e della perdita di uno dei requisiti previsti dall', ad eccezione del requisito di cui alla lettera a), determina la revoca dell'incarico.
I provvedimenti di decadenza dell'incarico sono adottati dalla U.S.L. su proposta del Comitato di cui all', sentito l'interessato.
Allo specialista durante il periodo di prova e limitatamente a questo periodo è sospesa l'eventuale incompatibilità derivante da altre attività a condizione che non le eserciti nel periodo stesso.
Per le attività convenzionate di medico generico o di pediatra di base, lo specialista ha diritto, per il periodo di prova, alla nomina di un sostituto di fiducia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-3