Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 6

Riduzione o soppressione dell'orario - Revoca dell'incarico

In vigore dal 12 gen 1985
L'U.S.L., sentito obbligatoriamente il Comitato di cui all', può disporre la riduzione e la soppressione dell'orario di attività di uno specialista in caso di persistente contrazione del numero delle prestazioni, documentate attraverso le richieste di prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco di un anno. Per la riduzione o soppressione d'orario previste al comma precedente la U.S.L. non adotta il provvedimento qualora: a) abbia dovuto avvalersi per la branca interessata di specialisti o strutture specialistiche in regime di convenzionamento esterno in misura superiore all'anno precedente; b) non sia stata assicurata la continua presenza, anche attraverso l'avvicendamento, del personale infermieristico in dotazione al presidio; c) non siano stati dotati i gabinetti o i servizi specialistici di efficienti ed adeguate attrezzature; d) la persistente contrazione delle prestazioni non sia dipendente dal comportamento professionale dello specialista. Allo specialista oggetto di provvedimento di riduzione dell'orario ai sensi del precedente primo comma, nonché a quello cui fa riferimento il secondo comma, possono essere applicate le misure di mobilità previste dal successivo . L'eventuale provvedimento di riduzione o di revoca, di cui al primo comma, da adottarsi da parte della U.S.L. su obbligatorio parere del Comitato di cui all' e sentito l'interessato avrà comunque effetto non prima di 45 giorni dalla decisione del Comitato stesso che ne darà comunicazione scritta all'interessato ed alla U.S.L. Contro i provvedimenti di riduzione di orario e revoca dell'incarico e del servizio è ammessa opposizione al Comitato stesso entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento. Il Comitato, sentito l'interessato, formula parere definitivo entro 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso dandone comunicazione all'interessato e alla U.S.L. Il Comitato di cui all', nel caso ritenga trattarsi di motivi di ordine disciplinare, deferisce il caso alla Commissione di cui all' per i provvedimenti di competenza. Le assenze dal servizio per motivi di distacco sindacale non producono effetto ai fini delle statistiche annuali. Agli specialisti ambulatoriali titolari di incarico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1981 alla data del 7 marzo 1984 l'incarico resta garantito definitivamente ad personam per ore ricoperte, per branca specialistica svolta, per modalità d'accesso, ferma restando la possibilità da parte del singolo di incrementare l'orario di attività in alto svolto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-6

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