Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 16

Commissione zonale di disciplina

In vigore dal 12 gen 1985
In ciascun ambito zonale definito ai sensi dell' è istituita, con provvedimento dell'amministrazione regionale, proposto dall'Assessore alla Sanità, una Commissione disciplinare composta da 6 membri medici di cui: - 3 membri in rappresentanza delle UU.SS.LL. su designazione dell'ANCI regionale, d'intesa con le UU.SS.LL.; - 3 membri nominati dal o dagli Ordini dei Medici competenti per territorio su designazione del Sindacato firmatario del presente Accordo, di cui uno assume la presidenza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dalla U.S.L. dove ha sede il Comitato. La sede coincide con quella prevista per il Comitato di cui all'. La Commissione disciplinare è competente ad esaminare i casi dei medici deferiti, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda. La Commissione disciplinare adotta una delle seguenti motivate decisioni: proscioglimento, richiamo, diffida, sospensione del rapporto per una durata non superiore ai due anni, revoca dell'incarico. La decisione è comunicata a cura del presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla U.S.L. che ha proceduto al deferimento per la notifica all'interessato e per l'esecuzione della decisione, nonché per la comunicazione all'Ordine dei medici di competenza e al Comitato di cui all', che ne darà notizia alle altre UU.SS.LL. cointeressate per l'adozione di provvedimenti di competenza. Avverso la decisione della Commissione disciplinare è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data della relativa comunicazione, alla Commissione regionale di disciplina di cui al successivo . Il ricorso deve essere notificato a cura del ricorrente alla parte controinteressata e alla Commissione di cui al presente articolo, per il conseguente sollecito inoltro del fascicolo alla Commissione adita, nonché inviato per conoscenza all'Ordine dei Medici e al Comitato di cui all'. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo che la Commissione regionale di disciplina, per la particolare gravità dei fatti accertati, abbia deliberato di dare esecuzione immediata al provvedimento stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-16

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Commissione zonale di disciplina (Art. 16 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo