Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 19

Consultazioni tra le parti

In vigore dal 12 gen 1985
Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri a livello di U.S.L. per lo scambio di informazioni sul funzionamento dell'attività ambulatoriale e per la formulazione di proposte idonee a rimuovere eventuali disfunzioni concordemente rilevate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-19

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Consultazioni tra le parti (Art. 19 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo