Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 23

Aggiornamento professionale obbligatorio

In vigore dal 12 gen 1985
Entro il primo trimestre di ogni anno il Ministero della Sanità, d'intesa con la FNOOMM, le Regioni, l'ANCI ed il Sindacato firmatario del presente Accordo, avvalendosi anche del contributo di università e ospedali, emana norme generali sui temi prioritari dell'aggiornamento professionale obbligatorio dei medici ambulatoriali, in relazione anche all'attuazione dei progetti "obiettivo". Gli Ordini dei Medici elaborano d'intesa con i Comitati di cui all', programmi applicativi sottoponendoli all'esame della Regione. Oltre ai programmi generali suddetti possono svolgersi a livello delle UU.SS.LL., previe intese con il Sindacato firmatario, attività didattiche rivolte a migliorare l'efficacia e la professionalità del servizio ambulatoriale. Le attività di aggiornamento professionale si svolgono, presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL., utilizzando appropriati mezzi didattici, se del caso anche materiale audiovisivo fornito dagli Ordini dei Medici delle Regioni. Gli Ordini dei Medici potranno procedere a valutazioni sull'efficacia dell'aggiornamento medesimo. Attraverso accordi regionali fra Ordini dei Medici, Sindacato e Regioni verranno stabilite normative per la preparazione degli animatori della formazione permanente. Il Sindacato firmatario del presente Accordo, può organizzare altresì per i medici ambulatoriali dei corsi di formazione permanente distinti per le varie branche specialistiche. Per la partecipazione ai corsi obbligatori di aggiornamento vengono corrisposti il rimborso delle sole spese di viaggio nella misura prevista dall' nonché i normali compensi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-23

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Aggiornamento professionale obbligatorio (Art. 23 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo