Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali
Art. 28
Rapporti con il Sindacato firmatario dell'Accordo
In vigore dal 12 gen 1985
Ai fini dell'esercizio del diritto della tutela sindacale è riconosciuto ai rappresentanti del Sindacato firmatario del presente accordo l'istituto del distacco sindacale nella seguente misura:
1) 5 distacchi totali a livello nazionale;
2) numero 18.000 ore annue per l'espletamento dei compiti connessi al rinnovo ed applicazione dell'Accordo e per i rapporti con gli Enti locali del Servizio Sanitario Nazionale.
Il distacco sindacale di cui ai punti 1) e 2) che precedono è calcolato, per gli specialisti che ne usufruiscono, come attività di servizio, ed ha piena validità per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
Tutti gli emolumenti e contributi relativi all'orario di servizio ambulatoriale saranno corrisposti a tutti i rappresentanti del Sindacato firmatario facenti parte dei Comitati e delle Commissioni, previsti dal presente Accordo, ove l'orario in cui si svolgono le riunioni o i lavori di detti organismi coincida con l'orario di servizio.
Agli effetti della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del primo comma del presente articolo il Segretario Generale del Sindacato firmatario comunica all'inizio di ogni anno con un'unica lettera indirizzata a tutti gli Assessori alla Sanità Regionali e al Ministero della Sanità i nominativi degli specialisti per i quali chiede il distacco sindacale, la sede di servizio, l'orario settimanale del medico e il numero di ore annuali per il quale è richiesto il distacco.
Gli Assessori alla Sanità regionali provvederanno a darne comunicazione alle U.S.L. e ai Comitati di cui all' entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con preavviso dallo specialista interessato alla U.S.L. presso cui opera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-28