Accordo Collettivo Nazionale rapporti con medici specialisti ambulatoriali

Art. 31

Prolungamento dell'orario di lavoro

In vigore dal 12 gen 1985
Qualora per lo svolgimento delle attività di cui all' sia necessario superare occasionalmente l'orario giornaliero assegnato al medico specialista, l'U.S.L. provvede ad indicare le modalità organizzative e ad autorizzare il prolungamento dell'orario di servizio, previo consenso dello specialista interessato. Analoga richiesta può essere avanzata dallo specialista all'U.S.L. Al sanitario autorizzato a prolungare l'orario verrà corrisposto il compenso orario di cui all', maggiorato degli eventuali scatti di anzianità al medesimo spettanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-10-16;884#art-acn-31

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Prolungamento dell'orario di lavoro (Art. 31 Esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali.) — Testo vigente | Portale Normativo